Normative/garanzie

DATA DI FABBRICAZIONE
Come noto, allinterno della marcatura DOT (che serve solo ad attestare la rispondenza del pneumatico agli standard americani –Department Of Transportation) è riportata anche la data di fabbricazione del pneumatico. Tale data è rilevabile dall’ultimo gruppo di cifre della marcatura stessa (es: 1505 significa pneumatico prodotto durante la 15a settimana del 2005).
L’indicazione sul pneumatico della sua data di fabbricazione è comunque prevista anche dai Regolamenti ECE/ONU in vigore.
Lo scopo di riportare tale data sul fianco del pneumatico è sempre quello di assicurare ai produttori di pneumatici la cosidetta tracciabilità del prodotto.

DURATA DEL SERVIZIO
Per quanto riguarda la “durata del Pneumatico” (sia in senso generico, ma anche specificatamente alle condizioni di servizio) è opportuno precisare che, a livello normativo non esistono, al momento, prescrizioni o limitazioni di impiego direttamente riferite e/o collegabili alla sua data di fabbricazione, vista l’estrema variabilità di tutti i fattori in gioco associabili al concetto di durata.
Tutti i produttori europei di pneumatici, prevedono e suggeriscono:
– Una serie di normali raccomandazioni per quanto riguara l’immagazzinamento.
Tali raccomandazioni hanno lo scopo di limitare i naturali fattori d’invecchiamento (umidità, temperatura, luce, fonti d’ozono, ecc.)
– Il controllo periodico durante l’impiego.
Tale controllo, a cura dell’utente finale, ha lo scopo di verificare l’eventuale insorgere di segnali visivi (screpolature, deformazioni, ecc.) o dinamici (rumore, vibrazioni, ecc.).
In tale eventualità si raccomanda un’accurata verifica presso un rivenditore specializzato del settore (gommista) per assicurarsi che il pneumatico sia ancora idoneo a proseguire nel suo impiego.
Paradossalmente quindi, è migliore un penumatico più vecchio (di data) ma stoccato correttamente che un pneumatico più recente ma immagazzinato non correttamente!!!

GARANZIA
Per quanto riguarda la garanzia, bisogna distinguere tra Garanzia Legale e Garanzia Commerciale.

Garanzia Legale (Decreto Legislativo 2 febbraio 2002 – n.24)
Compete al “venditore finale” nei confronti del “consumatore finale” (inteso come utilizzatore privato – non professionale). Copre tutti i beni di consumo, pneumatici compresi. Riguarda i soli vizi d’origine o difetti di conformità al contratto e decorre comunque dalla data di vendita, comprovata dalla consueta prova di acquisto (es: scontrino fiscale).
Tale garanzia legale, come previsto dalla Direttiva Europea 1999/44/CE. è di 2 (due) anni a partire dalla data di vendita del pneumatico.
Essa è quindi svincolata dalla data di produzione del pneumatico.

Garanzia Commerciale
E’ quella che si basa su eventuali/diverse formulazioni che il venditore può offrire, con adeguata documentazione, al consumatore.
Tale garanzia commerciale rientra nel campo delle garanzie aggiuntive, ma non è da confondere con la garanzia legale; qualora venga fornita è sempre complementare alla garanzia legale e non può sostituirla.

La Non solo gomme, sarà sempre a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento.